Art. 1
È costituita, l’associazione denominata: “Sbaraglio Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Vimercate e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere attività culturali, formative, informative e ricreative, nonché servizi, attraverso la promozione della qualità del tempo libero, favorendo la partecipazione popolare e contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei cittadini, garantendo pari opportunità di genere. L’associazione intende diffondere e ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, nel mondo giovanile e non, attraverso contatti tra persone, associazioni, enti e istituzioni;
intende proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione seguendo i principi dell’educazione permanente;
intende porsi come punto di accoglienza per persone svantaggiate e/o
diversamente abili e, in genere per tutti i giovani, operando attivamente per la prevenzione al disagio giovanile e l’integrazione sociale, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
2.1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2.2. In particolare l’associazione si propone di: – organizzare e gestire laboratori e corsi di musica, danza, teatro e sport per tutte le età, concerti, lezioni-concerto, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, mostre d’arte, promozione delle lingue comunitarie e non, linguaggi digitali e audiovisivi;
– organizzare e gestire corsi di aggiornamento e di perfezionamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e istituzioni di gruppi di studio e ricerca; – organizzare e gestire eventi culturali, manifestazioni pubbliche di danza, musica, teatro, nazionali e internazionali;
– pubblicare news letter (riviste-bollettino), studi e ricerche compiute, materiale didattico, atti di convegni e seminari su supporti cartacei e/o digitali;
– organizzare e gestire incontri fra soci in occasioni di festività, ricorrenze e altro;
– produrre spettacoli teatrali, musicali, intrattenimenti ricreativi in genere, per tutti 2.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati come da Art. 35, co. 1 del D.Lgs. 117/2017.
2.4. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, nonché compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
I Soci
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera dell’associazione e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso divieto di associare temporaneamente.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare.
– riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
– eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
– hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo secondo l’ Art. 15, co. 3 del D.Lgs. 117/2017.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Art. 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’associazione.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale;
– espulsione o radiazione;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; – scioglimento dell’associazione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandonelo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’associazione;
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendiconto
Art. 11
Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da: – beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.
Art. 12
Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalitàstatutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Art. 13
Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell’associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo
Art 14
L’Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell’associazione. Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.
Art. 15
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Art. 17
L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
L’Assemblea:
– nomina gli scrutatori;
– decide in ordine all’apertura e alla chiusura delle urne.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.
Art. 18
L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.
– approva le linee generali del programma di attività e il rendiconto di esercizio;
– approva il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo; – elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’associazione;
– nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art. 19
L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
Art. 20
Delle deliberazioni Assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d’Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell’associazione.
Gli organismi dirigenti
Art. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Art. 26 co.2 del D.Lgs 117/2017
Art. 22
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Art. 26 co. 7 del D.Lgs 117/2017.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività prevalentemente volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza Art. 36 – 2° comma del Codice Civile.
– il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono :
– eseguire le delibere dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
– predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
– decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori delpresente Statuto.
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.
Art. 26
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Art. 27
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell’art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 28
I membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Art. 29
Le cariche di consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro. Per questi ruoli sono previsti solo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni esercitate per conto dell’associazione.
Scioglimento dell’associazione
Art. 30
La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Disposizioni finali
Art. 31
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.